Disciplinare completo Valtellina Superiore docg
Pubblicato da Cri Guanella in Viticoltura locale · 2 Marzo 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 gennaio 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Valtellina Superiore». (10A01709)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto
1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Valtellina Superiore» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole dell'11
novembre 2002, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina,
presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Valtellina Superiore»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Lombardia;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» espresso in
data 15 settembre 2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 21 ottobre 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Valtellina Superiore» in conformita' al parere
espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore», approvato
con decreto del Ministero delle politiche agricole dell'11 novembre
2002 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il tenore dell'acidita'
totale minima di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare, e'
applicabile alle partite di vino provenienti dalla vendemmia 2006 e
precedenti, che allo stato attuale si trovano pronte per l'immissione
al consumo.
Art. 2
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
Denominazione di origine.
Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con Denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Valtellina Superiore» e' tenuto, a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo
10-2-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 33
ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "VALTELLINA SUPERIORE"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", anche con l'indicazione
delle sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione "riserva", e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
varietale: Nebbiolo, (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%. Possono concorrere
altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad
un massimo del 10% del totale.
Art. 3.
Il territorio di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Valtellina" fa riferimento alle aree tradizionali delimitate
rispettivamente come appresso:
dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est
seguendo il sentiero detto "di Pala" fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada
Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui
risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima
contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta
Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi
ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza.
Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp
Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contrada
Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando
superiormente al paese per la località Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per
Postalesio fino alla loc. La Guardia.
Volge poi all'indietro lungo la strada "della Guardia" per immettersi sulla mulattiera "Ca' Urga" fino
ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e
vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla
frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada fino alla contrada Sina.
Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente
Finale e quindi verso ovest lungo la strada "di Pancetta" sino al termine del bosco. Proseguendo al
limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla
curva altimetrica m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale
per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al
termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.
Dalla località La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la
chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Catione fino ad incontrare il torrente Bocco per poi
seguire la mulattiera detta "Risc delle Case Nuovo". Segue detta mulattiera fino alla provinciale per
poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in località della Crott e successivamente sempre
verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella,
dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui
prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di
Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il
dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio - Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna;
risalendo poi lungo la mulattiera del "doss dei Ciatt" giunge alla contrada Moroni, dalla quale
prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della "Sassa" che dalla contrada Moroni porta,
mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada
Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia - Castione, giunge alla contrada Margella. Da
qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto prosegue quindi verso ovest
sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si
raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla località Balzarro; segue
poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno
per poi ridiscendere in località La Valle al punto di partenza.
Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Visciastro e strada statale n. 38
dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di
Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est
passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Ca' Farina. Riprende in quest'ultima contrada la
strada Valeriana passando per le contrade Ca’ Muzzat, Conforti Pignotti, Rogna, Palù.
Dalla contrada Palu' segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada "Calvario
alpiano". Prende quindi la strada denominata "Del Bungin", fino alla strada provinciale, la percorre
fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca
la strada comunale Tresivio - Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo
la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto "Ca' Ferrari" sulla destra della valle stessa.
Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per
Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le località Ca'
Farina e Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla località
Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei "Dossi Salati" e giungere a
Ponchiera in contrada Scherini. Da questa località segue la strada provinciale sino al Castello
Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.
Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il
confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e
arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S.Giacomo. Da qui segue la strada
statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per
l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). In
corrispondenza del tornante a sinistra prima della località Quigna Superiore, prosegue in direzione
nord secondo il limite del foglio catastale n. 80 sino ad intersecare la strada nuova detta del Bim
seguendola verso ovest fino ad incontrare la strada vicinale della chiesa di San Gottardo, e per detta strada scendendo
sino ad incontrare in localita' Bissa (Case Donchi - Ciapela) la strada comunale di Quigna. La segue per un breve tratto
per poi volgere a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da
S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita - Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale
Teglio - Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località "La
Sella" e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada
provinciale Chiuro - Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada
provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna.
Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione
detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del
Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro -
Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto ;
segue poi detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea
retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limate con i frutteti fino a raggiungere
il punto di partenza.
In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla località "La Gatta" attraversando il
nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la
contrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo,
Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente
Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S.Perpetua e di qui
lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e
valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrate in comune di Bianzone uno sperone di
roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone - Bratta.
Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge
la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri,
la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.
Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo
l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato "Casa del mutilato"; di qui sale in
linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello
di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il
crinale si ricollega al punto di partenza.
Nel territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina
Superiore", compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di
Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, delimitate rispettivamente
come appresso:
a) Maroggia - Partendo dal punto in cui la valle Serada taglia la strada Regoledo - Monastero, il
confine volge verso ovest seguendo la strada comunale per Monastero fino alla quota 550, prosegue
lungo la strada consorziale dei Casini fino alla localita' Piasci. Da qui scende lungo la strada
comunale Maroggia - Ere fino al nucleo abitativo di Maroggia e lo attraversa passando per le vie
F.lli Rodari e Gardenia fino a giungere alla sommità del conoide. Scende lungo il crinale che
delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in localita' Pedemonte e prosegue verso est
lungo le contrade Ere,Valdorta, Pedemonte, Gatti, Camp Fop.
Si congiunge con la strada provinciale Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada e sale
in direzione nord, lungo tale valle, fino al punto di partenza;
b) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di
Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui
per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di
Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco;raggiunto il
dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio - Triangia e la percorre sino al di sotto della
frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del "Quadro", raggiunge e si immette sulla
strada comunale del "Campetto" e poi su quella della "Sassa" fino al confine comunale tra Sondrio e
Castione che segue fino alla località "Tass". Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest
seguendo il piede del costone roccioso detto "Crap Coron" fino alla località detta "Crap Bedoi",donde sale in direzione
nord - ovest per un sentiero che incontra in località Martinelli la strada
consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna
in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare
la strada comune Moroni - Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a
sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge
quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa della Sassella.
Dalla chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza;
c) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in
comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s.
38dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio
e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Ca' Trippi e la
contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della
strada provinciale Sondrio - Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada
provinciale suddetta fina a quota 449; risale verso il nord-est la strada di "Riva" fino al capitello di
"Riva" e per la valle della "Giambon" raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la
strada comunale fino al "Dosso" in località Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei
Dossi Salati fino al dosso detto di "Croce" a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino
alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada "Rasella" raggiunge la
comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi
sulla provinciale Sondrio - Montagna (in prossimità di quota 340) per ritornare all'incrocio con la
via Lusardi;
d) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso
est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti,scavalca
il torrente Rogna e arriva in contrada Palu'. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la
linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario,prosegue fino
a Ca' Menatti in localita' Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la
località S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta strada
fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per
Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende
lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza;
e) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in
località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la
contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da
qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio
con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a San Gottardo
(Sommasassa). Alla localita' Bissa (Case Donchi - Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva
alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S.Gervasio, seguendo la
mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue
quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla
localita' La Sella e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta
al tornante della strada provinciale Chiuro - Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi,
volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui
scende lungo il torrente fino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La
Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel;
scende lungo il sentiero che incrocia a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada
provinciale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei "Luc",in margine
alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi
segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del mappale 182, torrente
Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al
punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere quelle normali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben
esposti e ubicati alle quote di riferimento.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una
razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un
numero di ceppi non inferiori a 4000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8
tonnellate.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Valtellina Superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%
vol.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Valtellina Superiore" con l'indicazione di una delle seguenti sottozone: Maroggia,
Sassella,Grumello, Inferno, Valgella, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 11,5% vol. La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le
organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela, tenuto conto delle condizioni
ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo
di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini e alla Camera di commercio industria,agricoltura e artigianato di Sondrio.
Art. 5.
“Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Valtellina Superiore",, devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio
amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3 e nei comuni confinanti.”.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno
essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di
Sondrio a condizione che a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di
effettuare dette operazioni prima dell’entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con
DM 26/6/1998”.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Consorzio
di tutela autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino
"Valtellina Superiore" che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di
invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione
che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero
sotto il controllo del Consorzio di tutela, di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la
Confederazione elvetica e successive variazioni.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un
periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in
botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo
alla vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" sottoposti ad un
periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva
"riserva".
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", "Valtellina
Superiore" Maroggia, "Valtellina Superiore" Sassella, "Valtellina Superiore" Grumello, "Valtellina
Superiore" Inferno, "Valtellina Superiore" Valgella, "Valtellina Superiore" Riserva, all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;
sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
L'uso delle sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, in aggiunta alla
denominazione "Valtellina Superiore", e' riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle
sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.
I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone
geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore".
E' consentita l'utilizzazione della dizione "Stagafassli" in aggiunta alla denominazione "Valtellina
Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica.
L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone
Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione Riserva sia ulteriori
riferimenti geografici aggiuntivi.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' altresì consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle
"vigne" dalle quali effettivamente provengano le uve, da cui i vini così qualificati sono stati
esclusivamente ottenuti, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente
all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse
separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella
denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
Art. 8.
Sulle bottiglie o contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma "bordolese" o
"borgognotta" di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita
dalle leggi vigenti, non inferiori a 0,375 e non superiore a 5 litri.
E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino.
Art. 9.
Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita i vini "Valtellina
Superiore", ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere
sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica e organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio
svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni
fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini devono essere sottoposti
ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo
impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.