Disciplinare completo Terrazze Retiche di Sondrio Igt
Pubblicato da Cri Guanella in Viticoltura locale · 2 Marzo 2017
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO
I.G.T
D.M. 18/Novembre/1995
Modifica D.D. 15/Maggio/2009
Art 1 La indicazione geografica tipica “Terrazze Retiche di Sondrio”, accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2 La IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” è riservata ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
rosato frizzante,
passito;
da vendemmia tardiva;
I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” bianchi, rossi, rosati, passiti e da vendemmia tardiva devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti idonei
alla coltivazione per la provincia di Sondrio.
La IGT “Terrazze di Sondrio” con la specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è riservata ai vini
ottenuti per almeno l’85% dal corrispettivo vitigno.
Possono concorrere da sole o congiuntamente , alla produzione di mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio, fino ad un
massimo del 15%.
La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è consentita esclusivamente quando il vino ad IGT
“Terrazze Retiche di Sondrio” abbia colore analogo al vitigno di provenienza.
Per i soli vitigni “Chiavennasca, Rossola e Pignola”, esclusivamente per la tipologia bianco secco tranquillo
è autorizzata l’indicazione dei medesimi anche in assenza di analogia fra il colore del vino e quello del vitigno.
L’indicazione del nome del vitigno “Nebbiolo”, del quale fa parte il fenotipo “Chiavennasca” (sinonimo del
medesimo), non può in alcun caso essere utilizzata nella preparazione di un vino bianco.
Art 3 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Terrazze Retiche di Sondrio” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Albosaggia Ardenno Berbenno in Valtellina Bianzone
Buglio in Monte Castione Andevenno Cercino Chiavenna
Chiuro Cino Civo Dazio
Dubino Faedo Gordona Mantello
Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina
Morbegno Piateda Piuro Poggiridenti
Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Sernio
Sondrio Teglio Tirano Traona
Tresivio Villa di Chiavenna Villa di Tirano.
in provincia di Sondrio.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Terrazze Retiche di Sondrio”, per le tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del
vitigno, non deve essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro
Tale limite è già comprensivo dell’aumento del 20% previsto dal D.M. 2/Agosto/1996, art 1 comma1.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio”, seguite o meno dal
riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Terrazze Retiche di Sondrio bianco 9,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosso 9,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosato 9,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio passito: 11,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva: 13,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%.
La tipologia “Terrazze Retiche di Sondrio passito” deve essere ottenuta previo appassimento delle uve in
idonei locali (fruttai); la tipologia “Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva” deve essere ottenuta
previa raccolta ritardata con appassimento in pianta.
Sia la detenzione in fruttaio che l’appassimento in pianta dovranno essere denunciati agli organismi
competenti.
Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga in periodo vendemmiale sia al di fuori del
medesimo, andrà denunciata con almeno 5 giorni di preavviso agli stessi organismi competenti.
Per le tipologie “Terrazze di Retiche di Sondrio passito e vendemmia tardiva” non è consentita alcuna
pratica di arricchimento.
Art 5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino.
Per la tipologia “Terrazze Retiche di Sondrio passito” la resa massima dell’uva fresca in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al 40%.
Per la tipologia “Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva” la resa massima dell’uva in vino finito,
pronto per il consumo, non deve essere superiore al 60%.
Art 6 I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio passito e Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva”
dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 Giugno
dell’anno successivo alla vendemmia;
dovranno essere riportate in etichetta l’annata di produzione delle uve;
dovranno essere confezionati sempre in bottiglie di vetro di forma “bordolese”, “borgognotta” o “renana” e
chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigneti leggi, non inferiore a 0,187 litro
e non superiore a 5 litri.
Art 7 I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le
tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo
di:
Terrazze Retiche di Sondrio bianco 10,50% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosso 10,50% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio novello 11,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosato 10,50% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio passito 16,00% vol. totale
12,00% vol. effettivo
45,00 gr/l. zuccheri residui;
Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva: 13,00% vol. totale
11,00% vol. effettivo.
Art 8 Alla IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati
purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” può essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini
per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di
cui al presente disciplinare.