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Disciplinare completo Terrazze Retiche di Sondrio Igt

Enoteca Guanella
Pubblicato da Cri Guanella in Viticoltura locale · 2 Marzo 2017
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO I.G.T D.M. 18/Novembre/1995 Modifica D.D. 15/Maggio/2009 Art 1 La indicazione geografica tipica “Terrazze Retiche di Sondrio”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art 2 La IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” è riservata ai seguenti vini: bianco rosso rosso novello rosato rosato frizzante, passito; da vendemmia tardiva; I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” bianchi, rossi, rosati, passiti e da vendemmia tardiva devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio. La IGT “Terrazze di Sondrio” con la specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispettivo vitigno. Possono concorrere da sole o congiuntamente , alla produzione di mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio, fino ad un massimo del 15%. La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è consentita esclusivamente quando il vino ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” abbia colore analogo al vitigno di provenienza. Per i soli vitigni “Chiavennasca, Rossola e Pignola”, esclusivamente per la tipologia bianco secco tranquillo è autorizzata l’indicazione dei medesimi anche in assenza di analogia fra il colore del vino e quello del vitigno. L’indicazione del nome del vitigno “Nebbiolo”, del quale fa parte il fenotipo “Chiavennasca” (sinonimo del medesimo), non può in alcun caso essere utilizzata nella preparazione di un vino bianco. Art 3 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Albosaggia Ardenno Berbenno in Valtellina Bianzone Buglio in Monte Castione Andevenno Cercino Chiavenna Chiuro Cino Civo Dazio Dubino Faedo Gordona Mantello Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Sernio Sondrio Teglio Tirano Traona Tresivio Villa di Chiavenna Villa di Tirano. in provincia di Sondrio. Art 4 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio”, per le tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a: 14,00 tonnellate/ettaro Tale limite è già comprensivo dell’aumento del 20% previsto dal D.M. 2/Agosto/1996, art 1 comma1. Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio”, seguite o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: Terrazze Retiche di Sondrio bianco 9,00% vol.; Terrazze Retiche di Sondrio rosso 9,00% vol.; Terrazze Retiche di Sondrio rosato 9,00% vol.; Terrazze Retiche di Sondrio passito: 11,00% vol.; Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva: 13,00% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%. La tipologia “Terrazze Retiche di Sondrio passito” deve essere ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la tipologia “Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva” deve essere ottenuta previa raccolta ritardata con appassimento in pianta. Sia la detenzione in fruttaio che l’appassimento in pianta dovranno essere denunciati agli organismi competenti. Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga in periodo vendemmiale sia al di fuori del medesimo, andrà denunciata con almeno 5 giorni di preavviso agli stessi organismi competenti. Per le tipologie “Terrazze di Retiche di Sondrio passito e vendemmia tardiva” non è consentita alcuna pratica di arricchimento. Art 5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino. Per la tipologia “Terrazze Retiche di Sondrio passito” la resa massima dell’uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 40%. Per la tipologia “Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva” la resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 60%. Art 6 I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio passito e Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva” dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 Giugno dell’anno successivo alla vendemmia; dovranno essere riportate in etichetta l’annata di produzione delle uve; dovranno essere confezionati sempre in bottiglie di vetro di forma “bordolese”, “borgognotta” o “renana” e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigneti leggi, non inferiore a 0,187 litro e non superiore a 5 litri. Art 7 I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di: Terrazze Retiche di Sondrio bianco 10,50% vol.; Terrazze Retiche di Sondrio rosso 10,50% vol.; Terrazze Retiche di Sondrio novello 11,00% vol.; Terrazze Retiche di Sondrio rosato 10,50% vol.; Terrazze Retiche di Sondrio passito 16,00% vol. totale 12,00% vol. effettivo 45,00 gr/l. zuccheri residui; Terrazze Retiche di Sondrio vendemmia tardiva: 13,00% vol. totale 11,00% vol. effettivo. Art 8 Alla IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente. Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.



G.Guanella sas di Guanella Cristina &c Via Roma, 30 23032 Bormio (SO)
PI  CF 00057600140 SDI SUBM70N
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