Disciplinare completo Sforzato docg
Pubblicato da Cri Guanella in Viticoltura locale · 2 Marzo 2017
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 gennaio 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat
di Valtellina». (10A01707)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto
1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di
Valtellina» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 19
marzo 2003, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o
«Sfursat di Valtellina» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina,
presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Sforzato di Valtellina » o «Sfursat di
Valtellina»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Lombardia;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat
di Valtellina» espresso in data 15 settembre 2009 e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
247 del 23 ottobre 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di
Valtellina» in conformita' al parere espresso dal sopra citato
Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat
di Valtellina», approvato con decreto del Ministero delle politiche
agricole del 19 marzo 2003 e successive modifiche, e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il tenore dell'acidita'
totale minima di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare, e'
applicabile alle partite di vino provenienti dalla vendemmia 2006 e
precedenti, che allo stato attuale si trovano pronte per l'immissione
al consumo.
Art. 2
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
Denominazione di origine.
Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con Denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»
e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo
10-2-20 I O GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 33 ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "SFORZATO DI VALTELLINA" O "SFURSAT DI
VALTELLINA"
Art. l.
La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina"
e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di
Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da
vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente
denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia
di Sondrio fino ad un massimo del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e' garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" comprende:
in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n.
38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;
in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s.
n. 38 fino al fiume Adda;
in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di
Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del
presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben
esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una
razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del
vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un
numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", in
coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per ettaro.
Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita.
Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono assicurare, al momento della
raccolta, un titolo alcolometrico volurnico naturale minimo di Il % vol.; le medesime uve al
momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria
interessata ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di.
coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.
Art. 5.
"Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e
di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio
amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3 e nei comuni confinanti.".
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni di
invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle
politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle
denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione
Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio e della Valle di
Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e
di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore dei disciplinari di produzione approvati
con DM 26/6/1998 e DM 19/3/2003.
La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere preventivamente segnalato
all'Ispettorato repressione frodi competente per il territorio La pigiatura a la vinificazione delle uve
destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata a garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat dl Valtellina", sia in periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere
preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra.
In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente all’ 10 dicembre dell'anno
di raccolta.
Non e' consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa
trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).
La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento
dell'uva medesima), non potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine
controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" (pari ad un massimo di 4 h1/ha).
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di
Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di
venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1 aprile dell'anno
successivo alla raccolta.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di
Valtellina" all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;
odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;
sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 27,0 g/I;
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di. origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di
Valtellina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato", "superiore"
e sirnilari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi .
privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Art. 8.
Sulle bottiglie contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma "bordolese" o
"borgognotta", di vetro scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita
dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.
E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino.
Il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", anche se imbottigliato nel territorio della
Val Poschiavo, dovra' sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e
garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" nella sola lingua italiana.
Art. 9.
Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso e' effettuato in territorio
svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni
fra produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere sottoposto
ad un ulteriore esame organolettico nella fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo
impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.